Noleggio occasionale: facciamo chiarezza su obblighi contrattuali e fiscali

13 agosto 2018 notizie tecniche
 Noleggio occasionale: facciamo chiarezza su obblighi contrattuali e fiscali

Dalla comunicazione alla Capitaneria di Porto, all’impiego di personale, ai rapporti col fisco: tutto quello che c’è da sapere sul contratto di noleggio occasionale.


Il noleggio è, soprattutto nel settore nautico, un contratto estremamente diffuso. Ve ne avevamo raccontato gli aspetti principali qui, insieme a qualche informazione utile per districarsi con l’IVA, ma che siate proprietari di un’unità da diporto o vacanzieri in cerca di refrigerio, può interessarvi approfondire in particolare il noleggio cosiddetto occasionale. Vediamone insieme gli aspetti principali.


OBBLIGHI DEL NOLEGGIANTE E DEL NOLEGGIATORE
La disciplina generale per il contratto di noleggio prevede che il noleggiante sia obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e munita dei documenti prescritti dalla legge; l’unità deve essere altresì coperta dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio.

Il noleggiatore, dal canto suo, salvo che sia stato diversamente pattuito, provvede al combustibile, all’acqua e ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per tutta la durata del contratto.


NOLEGGIO OCCASIONALE
Particolarmente interessante, però, pare la figura contrattuale del noleggio occasionale, che il nuovo Codice tratta all’art. 49 bis con il fine esplicito di incentivare il diporto e il turismo nautico.

Il proprietario dell’unità, infatti – che sia una persona fisica o una società con oggetto sociale diverso da noleggio o locazione o, ancora, l’utilizzatore dell’unità a titolo di leasing – può effettuare in forma occasionale attività di noleggio dell’unità senza che questa costituisca uso commerciale della stessa.

Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di leasing oppure da personale esterno in possesso della patente nautica come unico requisito. Si tratta di una evidente deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, che non si applica invece, attenzione, alle navi da diporto: in questo caso, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto.

Il noleggio occasionale è, così, subordinato esclusivamente alla previa comunicazione alla Capitaneria di porto territorialmente competente e all’Agenzia delle entrate, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale.

La mancata comunicazione alla Capitaneria di Porto espone all’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra 2.775 e 11.017 euro; la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta, invece, l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (somme ridotte per il caso in il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo), oltre alle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare.


NOLEGGIO OCCASIONALE E FISCO
I proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale non superiore a quarantadue giorni possono essere assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20%, che non permette, tuttavia, la detraibilità o la deducibilità dei costi e delle spese sostenute per l’attività di noleggio. Per poter usufruire dell’imposta sostitutiva, è necessario comunicare il noleggio occasionale, inviando a mezzo e-mail questo modulo, debitamente compilato, all’Agenzia delle Entrate (al link, ulteriori informazioni pratiche anche sulle modalità di dichiarazione e versamento dell’imposta).

Anche le copie di queste comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, devono essere conservate a bordo dell’unità locata.

 

Maria Elena Iafolla
www.ligurianautica.com

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